Lo Burgio Trasporti

La sanzione pecuniaria applicabile è da un minimo di Euro 68,25 ad un massimo di Euro 275,10
· La nuova previsione è stata limitata ai soli veicoli immatricolati in Italia.
· L’entrata in vigore della disposizione riguardante le striscie rifrangenti, già introdotta dal DL 151/2003 è stata rinviata al 1.7.2004.
· E’ stato introdotto l’obbligo dei paraspruzzi, ma le sanzioni pecuniarie per chi non li monta si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2005.


 

 

 

La formulazione originaria dell’art.126-bis non riportava distinzioni tra i soggetti abilitati alla guida in ordine al numero di punti da recuperare, prevedendo per tutti il massimo di 6 per ciascun corso di aggiornamento.



 

 

 


La sanzione amministrativa per il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non rispetta i periodi di riposo passa
· nel minimo da Euro 68,25 a Euro 137,55

· nel massimo da Euro 275,10 a Euro 550,20.

 

 

 

 

Le sanzioni per la mancanza o l’alterazione del limitatore di velocità erano più lievi ed erano riconducibili all’art.72 CDS. Non era prevista una specifica procedura di controllo dello strumento


Art. 72 CDS · nuovi comma 2-bis (dispositivi di equipaggiamento) e 2-ter

E’ previsto che, dal 1.7.2004, durante la marcia, i veicoli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con: strisce posteriori e laterali retro-riflettenti al fine di renderne maggiormente visibile la sagoma.

E’ previsto che, dal 1.1.2005, durante la marcia, i veicoli adibiti al trasporto di persone e cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t, devono essere equipaggiati con dispositivi paraspruzzi per evitare la nebulizzazione in caso di pioggia.

Art. 126-bis CDS · modifica del comma 4 (patente a punti - recupero punti)

Per le patenti di guida utilizzate per lo svolgimento di attività professionali (titolari di patenti B unite al certificato di abilitazione professionale ovvero titolari di patenti C, D, CE, DE) aventi una autonoma disciplina è stata prevista la possibilità, per i relativi titolari, di recuperare 9 punti anziché 6, seguendo specifici corsi.

Art. 174 CDS · modifica del comma 4, 5 e 8 · introduzione dei commi 5-bis e 7-bis (durata della guida)
Art. 178 CDS· modifiche dei commi 3, 4, 5· nuovi commi 3-bis, 4-bis

Si è previsto un incremento delle sanzioni pecuniarie nel caso in cui i conducenti non osservino i periodi di guida, di riposo e di pausa.

In caso di inottemperanza del divieto, imposto dall’agente accertatore, di non riprendere la marcia,se non dopo aver provveduto ad effettuare i prescritti periodi di riposo o di pausa, è prevista una sanzione pecuniaria ed il ritiro dei documenti.

Art. 179 CDS · modifica della rubrica · modifiche dei commi 1, 3, 7, 9· nuovi commi 2-bis, 6-bis

La norma si occupa della disciplina del cronotachigrafo e del limitatore della velocità.

· Si è prevista una nuova articolazione delle sanzioni, connesse al limitatore della velocità (più gravi);

· è stata definita una particolare procedura di verifica nel caso in cui gli organi accertatori abbiano fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero non funzionanti. In tali casi, gli organi di Polizia dispongono, a spese del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto, la verifica necessaria presso l’officina specializzata più vicina.

fonte: poliziadistato.it